Art. 4.
(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione nel reato).

      1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.